STATUTO DELL’ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

“SOCIETÀ ITALIANA PER LO STUDIO E LA CONSERVAZIONE DELLE LIBELLULE ODV”

 

Art. 1 – Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, un’Associazione, Organizzazione di Volontariato, senza fini di lucro, denominata “Società Italiana per lo Studio e la Conservazione delle Libellule ODV” (acronimo “Odonata.it ODV), con sede legale presso l’Università degli Studi di Perugia, in via Elce di Sotto 8 – 06123 Perugia, nel Comune di Perugia.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all’interno dello stesso Comune, e potrà essere deciso con delibera dell’Assemblea ordinaria. 

Art. 2 – Durata

La durata dell’Associazione è illimitata ed essa potrà essere sciolta con delibera dell’Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all’art. 15.

Art. 3 – Scopi e attività

L’Associazione non ha fini di lucro, è aconfessionale, apolitica, persegue finalità di solidarietà e utilità sociale, attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari.

In particolare l’associazione, tra le attività di interesse generale di cui al citato art. 5, opera nei seguenti ambiti:

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della L. 14 agosto 1991, n. 281; 

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale; 

d) educazione, istruzione e formazione  professionale,  ai  sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di  promozione  e  diffusione  della  cultura  e  della  pratica  del volontariato e delle  attività  di  interesse  generale  di  cui  al presente articolo.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell’intento di agire a favore di tutta la collettività e nell’interesse generale, l’Associazione si propone di:

  promuovere lo studio odonatologico di base e applicativo, realizzando anche ricerche di campo e gestendo banche dati;

  contribuire alla diffusione delle conoscenze odonatologiche e della loro relativa divulgazione, compresa la pubblicazione di articoli e libri;

  promuovere la tutela degli Odonati (Libellule) e dei loro habitat in Italia e nel mondo;

– svolgere attività nei settori dell’educazione ambientale e della formazione sui temi odonatologici;

– collaborare con enti nazionali e internazionali che perseguono finalità analoghe nonché incoraggiare i contatti tra odonatologi;

– svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui sopra, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso i terzi e sono svolte dall’Associazione in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito. 

L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo. Al volontario possono solo essere rimborsate dall’Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l’attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall’Assemblea dei soci. L’Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta. 

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari  conformemente a quanto stabilito dall’art. 33 del Codice del Terzo Settore.

L’Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, ma ad esse secondarie e strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore.

Art. 4 – Risorse economiche

Il fondo patrimoniale dell’Associazione è indivisibile ed è costituito: 

  • dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’Associazione;
  • eventuali fondi di riserva costituiti con l’eccedenza di bilancio.

Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:

  • dalle quote associative, dai contributi annuali e straordinari degli associati;
  • dai contributi dei privati, erogazioni e lasciti diversi;
  • dai contributi dell’Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
  • dalle rendite del patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’Associazione;
  • da rimborsi derivanti da convenzioni con Enti Pubblici;
  • dai rimborsi delle spese per le attività di interesse generale svolte e/o dagli eventuali contributi-proventi derivanti da tali attività svolte secondo le modalità, i termini ed i limiti consentiti alle Organizzazioni di volontariato dalla normativa vigente;
  • dai rimborsi delle spese, contributi-proventi derivanti dallo svolgimento delle attività diverse di cui all’art. 6 del CTS svolte secondo le modalità, i termini ed i limiti consentiti alle Organizzazioni di volontariato dalla normativa vigente;
  • proventi derivanti da raccolte fondi continuative o occasionali.

Il fondo comune, costituito a titolo esemplificativo e non esaustivo da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell’associazione né all’atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. 

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell’Assemblea che ne ha all’ordine del giorno l’approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Nell’ambito del rendiconto annuale il Consiglio direttivo documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle eventuali attività svolte ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 5 – Soci

1. Tutti coloro, persone o enti senza scopo di lucro o economico  nei limiti previsti alle ODV dall’art. 32, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017), senza alcun tipo di discriminazione, che condividono gli scopi e le finalità dell’Associazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione e rispettando lo statuto, possono diventare membri dell’Associazione. Il numero di Soci è illimitato e non inferiore al minimo previsto per legge alle ODV. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso. E’ vietata la partecipazione temporanea alla vita associativa. Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dall’articolo relativo alla perdita di qualifica di socio. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

2. Tutti i Soci hanno eguali diritti e doveri. Se maggiorenni hanno diritto di votare tutte le deliberazioni dell’Assemblea, ivi comprese quelle attinenti l’approvazione e le modifiche dello statuto e degli eventuali regolamenti, nonché la nomina degli organi direttivi dell’associazione, la qualifica di associato deve risultare da apposito registro.

3. Tutti i Soci prestano attività in maniera volontaria e gratuita.

4. Sono diritti dei Soci:

a) partecipare all’Assemblea esercitando il diritto di voto;

b) godere, se maggiorenne, dell’elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;

c) partecipare a tutte le attività organizzate dall’Associazione;

d) fruire delle attrezzature sociali di studio e ricerca, della biblioteca e delle attività editoriali dell’Associazione;

e) ricevere eventuale materiale informativo dell’Associazione;

f) prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell’Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

5. Sono doveri dei Soci:

a) osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

b) svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;

c) astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell’Associazione. L’appartenenza all’Associazione è incompatibile con lo svolgimento di attività che comportino minacce per la conservazione delle libellule e dei loro habitat, come da scopi statutari. È fatto divieto al socio di farsi promotore di qualsiasi iniziativa a nome dell’Associazione, se non preventivamente autorizzato in forma scritta dal Consiglio direttivo;

d) versare la quota associativa annuale dell’Associazione;

e) contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

Art. 6 – Criteri di ammissione ed esclusione dei Soci

1. L’ammissione di un nuovo Socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell’interessato con la quale egli si impegna a rispettare il presente Statuto e a osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione.

2. In seguito all’eventuale reiezione della domanda, che deve essere sempre motivata e comunicata per iscritto, è ammesso il ricorso alla prima Assemblea dei Soci che sarà convocata. Il ricorso all’Assemblea dei Soci è ammesso entro 30 giorni dal ricevimento della lettera di reiezione.

3. Il Consiglio direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro Soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall’Assemblea. La qualità di Socio è intrasmissibile per atto tra vivi.

4. In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la responsabilità genitoriale. In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l’adesione.

5. La qualifica di Socio si perde:

– per recesso, che deve essere comunicato per iscritto o per via informatica al Consiglio direttivo. Il Consiglio direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile;

– per esclusione, conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione o persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione;

– per decadenza dovuta al mancato versamento di due quote annuali, trascorsi 2 mesi dall’eventuale sollecito scritto o per via informatica; i Soci decaduti per inadempienza biennale della contribuzione sociale possono essere riammessi previo pagamento delle due quote mancanti più la quota dell’anno in corso;

– per causa di morte.

6. L’esclusione e la decadenza dei Soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all’esclusione di un associato, devono essergli contestati per iscritto o per via informatica gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. L’associato ha facoltà di proporre ricorso contro il provvedimento entro 30 giorni dalla comunicazione dello stesso e alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell’Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L’esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell’Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio direttivo.

7. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all’interno dell’Associazione sia all’esterno, per designazione o delega. Il recesso o l’esclusione del socio viene annotato da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

8. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente a un associato, questi o i suoi eredi non hanno il diritto al rimborso delle quote annualmente versate né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione. Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all’Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili né rivalutabili.

Art. 7 – Organi e cariche sociali

Sono organi dell’Associazione:

– l’Assemblea dei Soci;

– il Consiglio direttivo;

– l’Organo di controllo, solo se obbligatorio per legge (superamento limiti ex art. 30, D. Lgs. n. 117/2017) o se facoltativamente istituito dall’Assemblea dei soci.

Sono cariche dell’Associazione:

– il Presidente;

– il Vice-Presidente;

– il Segretario;

– il Tesoriere;

– i Consiglieri;

– i membri dell’Organo di Controllo.

Tutte le cariche vengono ricoperte a titolo gratuito e rinnovate ogni quattro anni.

L’elezione a una carica sociale non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.

I Soci che intendono ricoprire cariche sociali sono tenuti a:

a) essere in regola con le quote sociali;

b) inviare al Consiglio direttivo richiesta scritta di candidatura per via informatica almeno 15 giorni prima della data delle elezioni oppure candidarsi durante l’Assemblea dei Soci presentandosi.

Art. 8 – Assemblea dei Soci

L’Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l’organo sovrano dell’Associazione e all’attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio direttivo, l’organo di amministrazione. 

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa dell’anno in corso e iscritti da almeno due mesi nel libro Soci. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe. 

L’Assemblea viene convocata dal Presidente almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo e ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità, allegando l’ordine del giorno. 

L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi dal più anziano membro del Consiglio direttivo. 

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione, indicante il luogo, il giorno e l’ora della convocazione e l’ordine del giorno. La convocazione e il relativo ordine del giorno saranno resi pubblici anche sul sito internet dell’Associazione. I soci possono richiedere con un preavviso di almeno 7 giorni di partecipare all’Assemblea anche mediante video-conferenza. Tale possibilità sarà garantita solo se la sede di convocazione sia in possesso di una connessione internet a banda larga.

L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci in regola con il pagamento della quota sociale relativa all’anno in corso. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, in regola con il pagamento della quota sociale, trascorsi almeno 30 minuti dall’orario di convocazione.

Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti in base al numero dei presenti.

L’Assemblea ordinaria:

– elegge tra i Soci il Presidente e gli altri membri del Consiglio direttivo e ne approva preventivamente il numero;

– ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio direttivo, dimissionari, decaduti o deceduti, deliberata dal Consiglio direttivo, attingendo dalla graduatoria dei non eletti;

– elegge o nomina i membri dell’Organo di Controllo, stabilendone l’eventuale compenso nel caso siano esterni all’Associazione;

– revoca le cariche sociali; 

– delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

– approva il bilancio consuntivo e la relazione di attività;

– delibera sull’esclusione degli associati in caso di ricorso a essa da parte del socio escluso;

– delibera sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati in caso di ricorso a essa da parte dell’aspirante socio non ammesso;

– fissa le linee di indirizzo dell’attività annuale;

– destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;

– delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;

– approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato, tali spese devono essere opportunamente documentate;

– approva l’ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retributive che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell’Associazione;

– approva gli eventuali regolamenti e le loro variazioni;

– delega il Consiglio direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall’Associazione stessa;

– delibera sugli altri oggetti a essa attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo.

L’Assemblea straordinaria:

– l’Assemblea straordinaria dei Soci può essere convocata dal Consiglio direttivo o, qualora ne venga fatta richiesta per iscritto al Presidente o al Consiglio direttivo, da parte di almeno un quarto dei Soci ordinari, allegando l’ordine del giorno.

– delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell’Associazione. Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti. Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 giorni dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida con un numero minimo di 1/5 dei soci iscritti purché adottata all’unanimità.

– delibera lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio. In questo caso durante l’Assemblea straordinaria occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati. 

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 9 – Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di tre persone a un massimo di nove, compreso il Presidente. Il Consiglio elegge al suo interno le cariche di Vice-Presidente, Segretario e Tesoriere.

Il Consiglio direttivo dura in carica un quadriennio e i suoi membri sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio direttivo decade dall’incarico, l’Assemblea dei Soci provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; ovvero il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell’Assemblea dei Soci immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio. 

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio decada, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo:

– cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea; 

– predispone annualmente il bilancio consuntivo, attraverso il Tesoriere, entro i primi 4 mesi dell’anno solare da sottoporre all’Assemblea;

– propone in Assemblea l’entità della quota associativa annuale;

– delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;

– delibera eventuali regolamenti interni e le loro variazioni; 

– delibera sullo svolgimento delle attività secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, come consentito dall’art. 6 del D.Lgs. 117/17, nei limiti disposti dalla normativa vigente;

– provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci.

Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente, previa consultazione dei Consiglieri, o in sua vece dal Vice-Presidente, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta, con un preavviso di almeno quindici giorni ed è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Tale convocazione è per iscritto e può essere spedita per via informatica. Non è ammessa la delega. Di regola è convocato almeno ogni tre mesi e può essere realizzato anche mediante video-conferenza. In casi straordinari il Consiglio direttivo può esser convocato anche su richiesta di almeno tre Consiglieri. 

Nel caso in cui il Consiglio direttivo sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti i membri.

Il Consiglio direttivo ha facoltà di convocare, se necessario, assemblee straordinarie dei Soci. 

Il Consigliere che senza giustificato motivo non partecipi per tre volte alle riunioni del Consiglio direttivo, decade automaticamente dalla carica. Il Consiglio direttivo, può istituire Commissioni e nominarne il responsabile e i componenti che operino come gruppi di lavoro. Il funzionamento delle Commissioni e dei gruppi di lavoro è disciplinato da uno specifico regolamento approvato in Assemblea. I membri del Consiglio direttivo possono coprire al massimo due cariche, ma la carica di Presidente non può sovrapporsi a nessuna delle altre.

Vice-Presidente: sostituisce il Presidente in sua assenza in tutte le funzioni di ordinaria amministrazione.

Segretario: coordina la corrispondenza, tiene aggiornato l’elenco generale dei Soci e il libro Soci e compila i verbali degli atti sociali; predispone gli ordini del giorno. I verbali di ogni adunanza del Consiglio direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.

Tesoriere: cura l’esazione delle quote sociali stabilite dall’Assemblea; amministra i proventi dell’Associazione secondo i bilanci da lui proposti al Consiglio direttivo e approvati dall’Assemblea ed effettua le spese di ordinaria amministrazione. Per quanto attiene ai pagamenti di straordinaria amministrazione, oltre alla firma del Tesoriere, è necessaria la firma del Presidente. Il Tesoriere presenta il bilancio consuntivo al Consiglio direttivo e ha in consegna i libri contabili dell’Associazione.

Art. 10 – Presidente

Il Presidente è eletto dall’Assemblea dei soci ed è rieleggibile. Ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi e in giudizio. Convoca e presiede l’Assemblea dei Soci e il Consiglio direttivo, fissandone l’ordine del giorno, coordina l’attività dell’Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l’ordinaria amministrazione, autorizza e ratifica le spese deliberate dal Consiglio direttivo. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, nominato dal Consiglio direttivo. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al secondo dei non eletti subentrare oppure spetta al Vice-Presidente convocare entro 30 giorni l’Assemblea dei Soci per l’elezione del nuovo Presidente.

Art. 11 – Organo di Controllo

L’Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o se facoltativamente istituito dall’assemblea. Nel caso di organo collegiale esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea anche tra persone non socie. 

L’Organo di Controllo elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni.

L’Organo di Controllo potrà essere anche monocratico conformemente a quanto stabilito dall’art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.

I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. 

L’Organo di Controllo: 

    • vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. n 231/2001, qualora applicabili, nonché sull’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; 
    • esercita il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro; 
    • esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. 

L’Organo di Controllo può, nell’ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

L’Organo di controllo, dura in carica quattro anni e i relativi membri sono rieleggibili.

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rimanda alla disciplina di cui agli artt. 30 e 31 del D. Lgs. n. 117/2017

Art. 12 – Libri sociali

Oltre alla tenuta dei libri e scritture contabili prescritti dagli artt. 13 e ss. del Codice del Terzo Settore, l’Associazione tiene i seguenti libri sociali: 

  • Libro degli associati;
  • Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
  • Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea degli associati;
  • Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
  • Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri Organi associativi, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di ottenere informazioni dal Consiglio Direttivo sulle questioni riguardanti l’Associazione.

I libri dell’Associazione sono consultabili al socio che ne faccia motivata istanza da presentare all’organo che ne cura la tenuta; la richiesta degli associati deve essere formulata con un preavviso di almeno quindici giorni. In particolare, l’accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell’Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari d’ufficio indicati dall’Associazione. I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall’Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l’esercizio del controllo. In ogni caso, l’Associazione potrà richiedere al socio la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.

Art. 13 – Regolamenti

La vita dell’Associazione può essere disciplinata da uno o più Regolamenti, approvati dall’Assemblea a maggioranza dei votanti. I regolamenti vengono approvati dai membri con le maggioranze previste per l’Assemblea ordinaria.

Art. 14 – Erogazione di fondi

L’associazione può devolvere fondi ad altre associazioni del Terzo Settore che svolgono attività affini nello stesso ambito di interesse generale.

Art. 15 – Scioglimento dell’Associazione e liquidazione del patrimonio

Lo scioglimento dell’Associazione è deciso dall’Assemblea, regolarmente convocata, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci aventi diritto, non sono ammesse deleghe. Allo scioglimento del sodalizio i beni e i fondi di ogni tipo saranno devoluti, previo parere positivo dell’Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017 o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 16 – Rinvio alle leggi in materia di terzo settore

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

 

Perugia, 20/11/2020